Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini extracomunitari

Servizio attivo

Il servizio è rivolto ai cittadini extracomunitari residenti a Sesto San Giovanni che devono comunicare i dati del permesso di soggiorno rinnovato.

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A chi è rivolto

Cittadini e cittadine extracomunitari iscritti all’anagrafe di Sesto San Giovanni.

Descrizione

Se sei un cittadino extracomunitario iscritto nell’Anagrafe devi fare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o della carta di soggiorno. In questo modo confermi la tua residenza, cioè che abiti ancora all’indirizzo a cui sei registrato in Anagrafe. Importante: se non lo fai rischi di essere cancellato dal registro anagrafico per irreperibilità (leggi di più nel paragrafo "Ulteriori informazioni").
 
Se hai nel tuo permesso o carta di soggiorno dei familiari, puoi fare la dichiarazione anche per loro.

Come fare

Dopo aver rinnovato il permesso o la carta di soggiorno in questura, entro 60 giorni da questa data, devi andare all'ufficio Anagrafe, su appuntamento. Prendi appuntamento via mail a srv_rdc@sestosg.net
Ti ricontatteremo
per dirti quando devi venire.

Cosa serve


  • il modulo "Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale", compilato e firmato

  • il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno rinnovati in originale e la fotocopia, da consegnare allo sportello.

Cosa si ottiene

La registrazione nel registro anagrafico dei nuovi dati del permesso o della carta di soggiorno e la conseguente conferma della tua dimora (cioè che abiti) nella via in cui sei registrato in Anagrafe.

Tempi e scadenze

L'aggiornamento dei dati del tuo nuovo permesso o della carta nel registro dell'Anagrafe è immediato.

Accedi al servizio

Canale fisico
Sedi

My Sesto – lo sportello polifunzionale

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Modalità di prenotazione

Prendi appuntamento via mail a srv_rdc@sestosg.net

Ulteriori informazioni

IMPORTANTE: se non fai il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, dopo 6 mesi dalla scadenza del permesso o della carta di soggiorno, verrai cancellato dall’anagrafe per irreperibilità accertata (art. 1 comma 28 della Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
La cancellazione dall’anagrafe causa la perdita di tutti i diritti che si ottengono quando si è iscritti, fra i quali, ad esempio, l’assistenza sanitaria, la possibilità di mandare i figli a una scuola statale e di avere una patente italiana.


Normativa



  • Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 art. 7 comma 3 come sostituito dall’art. 14, comma 2 D.P.R 31 agosto 1999, n. 394

  • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

  • Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31/08/1999, art. 15 comma 2

  • Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” art. 1 comma 28 (modificato l’art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Aggiornamento

19/01/2026 16:04