A chi è rivolto
Ai cittadini coniugati che vogliono chiedere la separazione o il divorzio di comune accordo.
La richiesta si può fare in Comune SOLO SE NON CI SONO:
• figli minorenni nati nel matrimonio. Se invece uno dei coniugi ha uno o più figli minorenni nati da un’altra unione la separazione o il divorzio possono essere fatti in Comune
• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
• figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
In Comune NON POSSONO ESSERE pattuti accordi di trasferimento patrimoniale (case, beni, ...). È invece possibile, davanti all’ufficiale di Stato civile prevedere un obbligo di pagamento da parte di uno dei due coniugi (ad esempio di un assegno periodico).
Se ti trovi in una di queste situazioni il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni (è necessario rivolgersi a un avvocato). Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del tribunale.
Descrizione
Puoi rivolgerti all’ufficio di Stato Civile per:
• la separazione consensuale
• il divorzio
• la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
Dove
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
• Comune di residenza di uno dei due coniugi;
• Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
• Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.
Tempi e scadenze
Divorzio e separazione
Dopo aver firmato davanti all'Ufficiale di stato civile devono passare 30 giorni. Dopo di che ci sarà un altro appuntamento per confermare l’accordo. A questo punto separazione, divorzio o modifica delle condizioni diventano ufficiali con effetto retroattivo dalla data della firma dell’accordo.
Divorzio: quando si può presentare la domanda
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
• da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
• da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice). Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.